Art. 2

Regolamento (CE) n. 431/2008

In vigore dal 16 mag 2013
Regolamento (CE) n. 431/2008 1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 431/2008, le domande di diritti di importazione relative al periodo contingentale di importazione che ha inizio il 1o luglio 2013 sono presentate dal 24 giugno al 5 luglio 2013, e comunque entro le ore 13:00, ora di Bruxelles, del 5 luglio 2013. 2.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 431/2008, per il contingente tariffario di importazione che ha inizio il 1o luglio 2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 13:00, ora di Bruxelles, del 12 luglio 2013, i quantitativi totali oggetto delle domande di diritti di importazione.
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