Art. 7

Disponibilità, scambio e riutilizzo dei dati

In vigore dal 15 mag 2013
Disponibilità, scambio e riutilizzo dei dati 1.   I gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata mettono in comune e si scambiano i dati acquisiti a norma dell’. A tal fine assicurano, mediante un punto d’accesso, la disponibilità di detti dati secondo lo standard DATEX II (CEN/TS 16157) o altro formato a lettura ottica perfettamente compatibile e interoperabile con DATEX II. 2.   Ciascuno Stato membro gestisce un punto nazionale d’accesso ai dati di cui al paragrafo 1, nel quale confluiscono i punti d’accesso predisposti dai gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata attivi nel suo territorio. 3.   Detti dati sono accessibili, per scambio e riutilizzo, a ciascun utente di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale: a) in assenza di discriminazioni; b) in tutta l’Unione a prescindere dallo Stato membro di stabilimento; c) nel rispetto dei diritti d’accesso e delle procedure previsti dalla direttiva 2003/98/CE; d) secondo una tempistica che permette l’erogazione tempestiva del servizio informativo; e) tramite il punto nazionale d’accesso. 4.   I gestori della rete stradale e i prestatori di servizi di natura pubblica o privata provvedono all’aggiornamento tempestivo e alla qualità dei dati messi a disposizione tramite il rispettivo punto d’accesso.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2013/886 — Disponibilità, scambio e riutilizzo dei dati | Portale Normativo