Art. 7
Disponibilità, scambio e riutilizzo dei dati
In vigore dal 15 mag 2013
Disponibilità, scambio e riutilizzo dei dati
1. I gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata mettono in comune e si scambiano i dati acquisiti a norma dell’. A tal fine assicurano, mediante un punto d’accesso, la disponibilità di detti dati secondo lo standard DATEX II (CEN/TS 16157) o altro formato a lettura ottica perfettamente compatibile e interoperabile con DATEX II.
2. Ciascuno Stato membro gestisce un punto nazionale d’accesso ai dati di cui al paragrafo 1, nel quale confluiscono i punti d’accesso predisposti dai gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata attivi nel suo territorio.
3. Detti dati sono accessibili, per scambio e riutilizzo, a ciascun utente di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale:
a)
in assenza di discriminazioni;
b)
in tutta l’Unione a prescindere dallo Stato membro di stabilimento;
c)
nel rispetto dei diritti d’accesso e delle procedure previsti dalla direttiva 2003/98/CE;
d)
secondo una tempistica che permette l’erogazione tempestiva del servizio informativo;
e)
tramite il punto nazionale d’accesso.
4. I gestori della rete stradale e i prestatori di servizi di natura pubblica o privata provvedono all’aggiornamento tempestivo e alla qualità dei dati messi a disposizione tramite il rispettivo punto d’accesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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