Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 mag 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «rete stradale transeuropea»: la rete stradale definita nell’allegato I, sezione 2, della decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), ad esclusione dei nodi urbani; b)   «strada provvisoriamente sdrucciolevole»: situazione imprevista che rende sdrucciolevole il manto stradale per un dato periodo di tempo determinando una scarsa aderenza del veicolo alla strada; c)   «presenza di animali, persone, ostacoli, detriti sulla carreggiata»: situazione in cui sono presenti sulla carreggiata animali, detriti, ostacoli o persone laddove di norma non dovrebbero essere, con l’eventualità di dover ricorrere ad una manovra di emergenza per evitarli; d)   «area dell’incidente non in sicurezza»: zona in cui si è verificato un incidente che non è stata ancora messa in sicurezza dall’autorità competente; e)   «lavori a breve termine»: cantiere temporaneo di lavori in corso sulla carreggiata o ai suoi lati, indicato solo da una segnaletica minima in considerazione della breve durata dei lavori; f)   «visibilità ridotta»: visibilità che risulta diminuita a causa di una situazione che, limitando il campo visivo del conducente, può influire sulla guida sicura; g)   «veicolo contromano»: veicolo che procede su una carreggiata separata in direzione di marcia contraria al traffico regolare; h)   «carreggiata ostruita non in sicurezza»: ostruzione parziale o totale della sede stradale che non è messa adeguatamente in sicurezza e segnalata; i)   «condizioni atmosferiche eccezionali»: condizioni atmosferiche straordinarie, estreme o atipiche per la stagione che possono influire sulla guida sicura; j)   «utente delle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale»: persona fisica o giuridica che interviene nell’erogazione di servizi di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale, quali gestori della rete stradale, gestori del traffico, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica e privata; k)   «utente finale»: conducente che usufruisce dei servizi di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale; l)   «servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale»: servizio d’informazione in tempo reale sulla viabilità con un contenuto minimo concordato inerente alla sicurezza stradale, accessibile con il minimo sforzo da un massimo di utenti finali; m)   «dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale»: i dati necessari ai fini dell’erogazione del servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale, acquisiti tramite qualsiasi fonte privata o pubblica; n)   «informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale»: dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale risultanti da estrazione, aggregazione o elaborazione, che gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata comunicano agli utenti finali mediante un qualsiasi canale di diffusione; o)   «punto di accesso»: punto di accesso digitale in cui i dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale necessari alla generazione di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale sono raccolti, formattati e messi a disposizione per scambio e riutilizzo; p)   «gratuitamente» o «gratuito» o «a titolo gratuito»: erogazione del servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale senza che nessun costo supplementare sia posto a carico dell’utente finale nel punto di utilizzo.
Storico versioni

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