Art. 1

Procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento fra i diversi possibili

In vigore dal 15 mag 2013
Procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento fra i diversi possibili 1.   Laddove il gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) non UE che intende gestire fondi di investimento alternativi (FIA) UE senza commercializzarli ovvero intende commercializzare nell’Unione FIA da esso gestiti presenti una richiesta per determinare quale sia lo Stato membro di riferimento a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE, detta richiesta è formulata per iscritto ed è rivolta a ciascuna delle autorità competenti degli Stati membri che possono essere Stati membri di riferimento. La richiesta elenca tutti i possibili Stati membri di riferimento. 2.   La richiesta del GEFIA non UE è corredata delle informazioni e della documentazione necessarie per determinare lo Stato membro di riferimento. 3.   Nelle circostanze di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/61/UE dette informazioni e documentazione precisano: a) gli Stati membri in cui sono stabiliti i FIA gestiti dal GEFIA non UE; b) gli Stati membri in cui il GEFIA non UE gestisce attività; c) gli importi delle attività gestite dal GEFIA non UE nei vari Stati membri. 4.   Nelle circostanze di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera c), punto i), della direttiva 2011/61/UE dette informazioni e documentazione precisano: a) lo Stato membro in cui è stabilito il FIA gestito dal GEFIA non UE; b) gli Stati membri in cui il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA. 5.   Nelle circostanze di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), e lettera g), punto i), della direttiva 2011/61/UE dette informazioni e documentazione precisano: a) gli Stati membri in cui sono stabiliti i FIA gestiti dal GEFIA non UE; b) la strategia di commercializzazione in grado di dimostrare l’intenzione del GEFIA non UE di commercializzare un determinato FIA o vari FIA in un dato Stato membro o in vari Stati membri e di sviluppare una commercializzazione efficace in determinati Stati membri, indicando almeno: i) gli Stati membri in cui i distributori (e il GEFIA in caso provveda autonomamente alla distribuzione) promuoveranno quote o azioni dei FIA gestiti dal GEFIA, con specificazione della prevista percentuale, in termini di attività gestite, rispetto alla promozione complessiva nell’Unione; ii) una stima del numero previsto di investitori destinatari con domicilio negli Stati membri in cui il GEFIA intende commercializzare i FIA; iii) le lingue ufficiali degli Stati membri nelle quali è stata o sarà tradotta la documentazione promozionale; iv) la distribuzione delle iniziative di commercializzazione nei vari Stati membri in cui il GEFIA intende commercializzare i FIA, tenuto conto in particolare della visibilità e della frequenza dei messaggi pubblicitari e delle manifestazioni promozionali. 6.   Nelle circostanze di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera f), della direttiva 2011/61/UE dette informazioni e documentazione precisano le informazioni previste al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo. 7.   Al ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interpellate dal GEFIA non UE in quanto autorità competenti di possibili Stati membri di riferimento contattano immediatamente, entro tre giorni lavorativi da tale ricevimento, le loro omologhe e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) per stabilire se vi siano nell’Unione altre autorità competenti da implicare nella procedura a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE. Le autorità competenti trasmettono immediatamente all’AESFEM, su sua richiesta, la richiesta integrale presentata dal GEFIA non UE. 8.   Se è stabilito che, nell’Unione, siano implicate altre autorità competenti, l’AESFEM le informa immediatamente e provvede a che sia loro trasmessa la richiesta integrale presentata dal GEFIA non UE. 9.   Ciascuna autorità competente implicata nella procedura e l’AESFEM possono chiedere al GEFIA non UE le pertinenti informazioni e documentazione necessarie per determinare lo Stato membro di riferimento. Detta richiesta d’informazioni o documentazione supplementari è formulata per iscritto, è motivata ed è comunicata contestualmente a tutte le altre autorità competenti interessate e all’AESFEM. Non appena l’autorità competente richiedente o l’AESFEM riceve le informazioni o documentazione supplementari, l’autorità richiedente le trasmette immediatamente a tutte le altre autorità interessate e, se del caso, all’AESFEM. 10.   Entro una settimana dalla data in cui le autorità competenti interpellate dal GEFIA o, ove applicabile, le altre autorità competenti nell’Unione implicate a norma del paragrafo 8 ricevono la richiesta di cui al paragrafo 1, ciascuna delle autorità competenti interessate trasmette alle altre e all’AESFEM un parere sulla determinazione dello Stato membro di riferimento appropriato. 11.   In seguito tutte le autorità competenti determinano congiuntamente quale sia lo Stato membro di riferimento. La determinazione è effettuata entro un mese dalla data in cui le autorità competenti individuate dal GEFIA non UE o, ove applicabile, le altre autorità competenti nell’Unione a norma del paragrafo 8 ne ricevono richiesta. Laddove siano chieste informazioni supplementari il termine di cui al primo comma è prorogato in considerazione del periodo che intercorre fra la richiesta di informazioni e documentazione supplementari di cui al paragrafo 9 e il relativo ricevimento. 12.   L’AESFEM assiste le pertinenti autorità competenti e, ove necessario, facilita, a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010, la determinazione dello Stato membro di riferimento. 13.   L’autorità competente dello Stato membro designato Stato membro di riferimento informa senza indugio, per iscritto, il GEFIA non UE della designazione. 14.   Se il GEFIA non UE richiedente non è informato per iscritto entro sette giorni dalla designazione ovvero se le pertinenti autorità competenti non hanno determinato lo Stato membro di riferimento entro il termine di cui al paragrafo 11, primo comma, il GEFIA non UE stesso può scegliere lo Stato membro di riferimento secondo i criteri previsti nell’articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE. Il GEFIA non UE informa immediatamente, per iscritto, tutte le autorità competenti inizialmente interpellate e l’AESFEM della scelta operata riguardo allo Stato membro di riferimento. 15.   Laddove il GEFIA non UE abbia scelto uno Stato membro di riferimento diverso da quello determinato dalle autorità competenti, le autorità competenti interessate lo informano della designazione al più presto, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data in cui esso le ha informate della scelta operata a norma del paragrafo 14. In tal caso prevale la designazione.
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