Art. 1
In vigore dal 13 mag 2013
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:
1)
l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 bis
In deroga all’, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell’allegato I, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate:
a)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dalla missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 1 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2093 (2013) o sono destinati a essere utilizzati unicamente dagli Stati e dalle organizzazioni regionali che adottano misure in conformità del paragrafo 6 dell’UNSCR 1851 (2008) e del paragrafo 10 dell’UNSCR 1846 (2008);
b)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dai partner strategici dell’AMISOM, operanti unicamente nell’ambito del concetto strategico dell’Unione africana del 5 gennaio 2012, e in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM, conformemente al paragrafo 36 dell’UNSCR 2093 (2013);
c)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dal personale delle Nazioni Unite, incluso l’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia o la nuova missione, di cui al paragrafo 37 dell’UNSCR 2093 (2013);
d)
la fornitura di consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l’autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’UNSCR 1744 (2007), e
ii)
lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto ai paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione UNSCR 1744 (2007), e dell’intenzione della sua autorità competente di concedere un’autorizzazione e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;
e)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, tranne per quanto riguarda gli articoli elencati nell’allegato III del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l’autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e alla sicurezza del popolo somalo, e
ii)
il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stato informato dettagliatamente, con almeno cinque giorni di anticipo, di qualsiasi consulenza, assistenza o formazione destinata unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e alla sicurezza del popolo somalo, conformemente al paragrafo 38 dell’UNSCR 2093 (2013), o, se del caso,
iii)
lo Stato membro interessato, dopo averne informato il governo federale della Somalia, ha informato, con almeno cinque giorni di anticipo, il comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e alla sicurezza del popolo somalo, e dell’intenzione della sua autorità competente di concedere un’autorizzazione, includendo tutte le informazioni pertinenti conformemente al paragrafo 38 dell’UNSCR 2093 (2013).»;
2)
all’articolo 3, paragrafo 1, le lettere c) e d) sono soppresse;
3)
il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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