Art. 2
In vigore dal 13 mag 2013
1. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (UE) n. 1072/2012 sulle importazioni di macinini per spezie e condimenti in ceramica e loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, sbucciatori in ceramica, affilacoltelli in ceramica e pietre in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, originarie della RPC, sono svincolati.
2. Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in applicazione del regolamento (UE) n. 1072/2012 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina, esclusi i coltelli in ceramica, i macinini per spezie e condimenti in ceramica e loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, gli sbucciatori in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, originarie della RPC, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.
Storico versioni
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