Art. 1

In vigore dal 6 mag 2013
Oltre alle funzioni e agli obblighi generali dei laboratori di riferimento dell’UE nel campo della salute degli animali stabiliti nell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento 882/2004, il laboratorio di riferimento dell’UE per la rabbia, di cui all’allegato VII, parte II, punto 16, di detto regolamento, esercita anche le responsabilità e i compiti fissati nell’allegato I del presente regolamento.
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