Art. 1
In vigore dal 3 mag 2013
1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:
—
una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,
—
una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,
attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell'India.
2. Le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al punto 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
Società
Dazio (%)
Codice addizionale TARIC
Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat
4,3
B775
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra
3,1
B776
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra
3,1
B777
Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra
3,1
B778
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra
3,1
B779
Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra
0,0
B780
Società elencate nell'allegato
3,8
B781
Tutte le altre società
4,3
B999
3. L'ammissione alla libera circolazione nell'Unione del prodotto di cui al punto 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
Storico versioni
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