Art. 7

Coordinamento con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

In vigore dal 3 mag 2013
Coordinamento con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) In applicazione dell’articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 549/2004 e in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008, gli Stati membri e la Commissione si coordinano, con le opportune modalità, con l’AESA per assicurare che i seguenti aspetti vengano opportunamente affrontati: a) gli aspetti attinenti alla sicurezza del sistema di prestazioni, tra cui la fissazione, revisione e attuazione di indicatori essenziali e obiettivi prestazionali in materia di sicurezza a livello dell’Unione, nonché la presentazione di proposte di iniziative e misure appropriate a seguito dell’attivazione di un dispositivo di allarme; b) la coerenza di indicatori e obiettivi prestazionali essenziali in materia di sicurezza con l’attuazione del programma europeo per la sicurezza aerea.
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Coordinamento con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (Art. 7 Regolamento (UE) 2013/390) — Testo vigente | Portale Normativo