Art. 3

Organo di valutazione delle prestazioni

In vigore dal 3 mag 2013
Organo di valutazione delle prestazioni 1.   Quando la Commissione decide di designare un organo di valutazione delle prestazioni per assisterla nell’attuazione del sistema di prestazioni, tale designazione vale per un determinato periodo di tempo compatibile con i periodi di riferimento. La Commissione nomina il presidente e i membri dell’organo di valutazione delle prestazioni. 2.   L’organo di valutazione delle prestazioni deve avere la competenza e l’imparzialità adeguate per svolgere in piena indipendenza i compiti assegnatigli dalla Commissione, in particolare nei settori essenziali di prestazioni. 3.   L’organo di valutazione delle prestazioni assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni, in particolare per quanto riguarda: a) la raccolta, l’esame, la convalida e la diffusione di dati relativi alle prestazioni; b) la definizione o l’adeguamento di settori di prestazioni essenziali, in linea con quelli individuati nel quadro di prestazioni del Piano generale ATM, di cui all’, paragrafo 1, e i relativi indicatori di prestazione essenziali; c) la definizione di appropriati indicatori di prestazione essenziali per coprire in tutti i settori di prestazione essenziali la prestazione delle funzioni di rete e dei servizi di navigazione aerea sia nei servizi di rotta che presso i terminali; d) l’istituzione o la revisione di obiettivi prestazionali per tutta l’Unione europea; e) la fissazione della(e) soglia(e) di allarme di cui all’, paragrafo 4, per attivare i meccanismi di allarme previsti all’; f) la valutazione della coerenza dei piani di miglioramento delle prestazioni adottati, inclusi gli obiettivi prestazionali, con gli obiettivi a livello di Unione europea; g) se del caso, la valutazione di coerenza delle soglie di allarme adottate in applicazione dell’, paragrafo 3, con le soglie di allarme a livello dell’Unione europea di cui all’, paragrafo 4; h) se del caso, la valutazione degli obiettivi prestazionali riveduti o le misure correttive adottate dagli Stati membri interessati; i) il monitoraggio, l’analisi comparativa e il riesame delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea tra cui la spesa per investimenti e in conto capitale, a livello locale e dell’Unione; j) il monitoraggio, l’analisi comparativa e il riesame delle prestazioni delle funzioni di rete; k) il monitoraggio delle prestazioni complessive della rete ATM europea, inclusa la preparazione di relazioni annuali destinate al comitato per il cielo unico; l) la valutazione del conseguimento degli obiettivi prestazionali alla fine di ogni periodo di riferimento in vista della preparazione del periodo successivo; m) la valutazione del piano di miglioramento delle prestazioni del gestore della rete, inclusa la coerenza di tale piano con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione; n) la manutenzione e il sostegno nel coordinamento di un calendario di consultazioni delle parti interessate per quanto riguarda i piani di miglioramento delle prestazioni e i compiti di consultazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013. 4.   Su richiesta della Commissione, l’organo di valutazione delle prestazioni fornisce informazioni ad hoc o relazioni su questioni attinenti alle prestazioni. 5.   L’organo di valutazione delle prestazioni può riferire e presentare raccomandazioni alla Commissione per il miglioramento del sistema. 6.   Per quanto riguarda le relazioni con le autorità nazionali di vigilanza: a) ai fini del monitoraggio delle prestazioni complessive della rete ATM europea, l’organo di valutazione delle prestazioni riceve dalle autorità nazionali di vigilanza le informazioni necessarie in relazione ai piani di miglioramento delle prestazioni; b) l’organo di valutazione delle prestazioni assiste, dietro richiesta, le autorità nazionali di vigilanza fornendo un parere indipendente su questioni relative alle prestazioni come raffronti fattuali tra fornitori di servizi di navigazione aerea che operano in ambienti simili (benchmarking), analisi di cambiamenti nelle prestazioni negli ultimi 5 anni o analisi previsionali; c) le autorità nazionali di vigilanza possono chiedere l’assistenza dell’organo di valutazione delle prestazioni per determinare forcelle di valori indicativi per la fissazione di obiettivi, tenendo conto degli obiettivi a livello dell’Unione. Tali valori sono messi a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza, dei fornitori di servizi di navigazione aerea, dei gestori aeroportuali e degli utenti dello spazio aereo. 7.   Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi e le norme stabiliti e attuati in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008, l’organo di valutazione delle prestazioni coopera, nelle opportune modalità, con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea nell’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 3 quando riguardano la sicurezza. 8.   Ai fini del monitoraggio delle prestazioni complessive della rete ATM europea, l’organo di valutazione delle prestazioni elabora le modalità operative con i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei.
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