Art. 11

Elaborazione di piani di miglioramento delle prestazioni

In vigore dal 3 mag 2013
Elaborazione di piani di miglioramento delle prestazioni 1.   Le autorità nazionali di vigilanza, a livello di blocco funzionale di spazio aereo, redigono piani di miglioramento delle prestazioni che prevedono obiettivi coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i criteri di valutazione illustrati nell’allegato IV. Fatto salvo il modello di cui all’allegato II, il piano di miglioramento delle prestazioni può comprendere diverse parti relative al livello locale, ossia blocco funzionale di spazio aereo, nazionale, zona tariffaria e aeroporto. 2.   Per agevolare la preparazione dei piani di miglioramento delle prestazioni le autorità nazionali di vigilanza assicurano che: a) i fornitori di servizi di navigazione aerea presentino piani aziendali alle autorità di vigilanza nazionali; b) vengano consultate le parti interessate in conformità all’ del regolamento (CE) n. 549/2004 in merito a piani e obiettivi prestazionali. Almeno tre settimane prima della riunione di consultazione vengono trasmesse alle parti interessate informazioni adeguate. 3.   I piani di miglioramento delle prestazioni contengono, in particolare: a) le previsioni di traffico, espresse in unità di servizio, che devono essere fornite per ogni anno del periodo di riferimento, a livello di blocco funzionale di spazio aereo e per ogni zona tariffaria nel blocco funzionale di spazio aereo, con una giustificazione delle cifre utilizzate; b) i costi determinati dei servizi di navigazione aerea per ogni anno del periodo di riferimento e per ogni zona tariffaria in conformità al disposto dell’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 550/2004; c) una descrizione degli investimenti, compresi quelli necessari per conseguire gli obiettivi prestazionali, specificando la loro pertinenza in relazione al Piano generale ATM europeo, il piano strategico di rete e i progetti comuni di cui all’articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004. Tale descrizione deve evidenziare i vantaggi e le sinergie conseguiti a livello di blocco funzionale di spazio aereo; d) gli obiettivi prestazionali per ogni settore essenziale di prestazione, stabiliti con riferimento ad ogni indicatore essenziale di prestazione, per l’intero periodo di riferimento, con valori annuali da utilizzare a fini di monitoraggio e incentivazione; e) la presa in considerazione delle interdipendenze tra settori di prestazione essenziali, tra cui una valutazione dell’impatto sulla sicurezza del piano di prestazione con le eventuali attenuazioni necessarie per mantenere le garanzie in materia di sicurezza; f) una descrizione della dimensione civile-militare del piano che descrive i risultati dell’applicazione dell’uso flessibile dello spazio aereo, allo scopo di incrementare la capacità tenendo nel debito conto l’efficienza della missione militare e, se necessario, i pertinenti indicatori e obiettivi prestazionali compatibili con gli indicatori e gli obiettivi del piano di miglioramento delle prestazioni; g) una descrizione e motivazione di come gli obiettivi prestazionali di cui alla lettera d) si concilino e contribuiscano agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e alla prestazione della rete ATM europea; h) l’identificazione di ogni fornitore di servizio di navigazione aerea interessato e del suo contributo specifico al conseguimento degli obiettivi, monitorato per motivi di trasparenza al livello più opportuno di cui all’, paragrafo 2, lettera c), punto ii); i) una descrizione dei dispositivi di incentivazione da applicare ai fornitori di servizi di navigazione aerea per promuovere il conseguimento degli obiettivi nel periodo di riferimento; j) le misure adottate dalle autorità nazionali di vigilanza per monitorare il conseguimento degli obiettivi prestazionali; k) una descrizione del risultato della consultazione delle parti interessate, incluse le questioni sollevate dai partecipanti nonché le iniziative decise. 4.   I piani di miglioramento delle prestazioni si basano sul modello che figura all’allegato II e possono, se gli Stati membri decidono in questo senso a norma dell’, paragrafo 6, contenere indicatori supplementari con gli obiettivi associati. 5.   Il gestore della rete elabora un piano di prestazione della rete contenente obiettivi coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e, mutatis mutandis, i criteri di valutazione definiti nell’allegato IV. 6.   Per preparare il piano di prestazioni della rete, il gestore della rete a) assicura una consultazione ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione b) utilizza il modello di cui all’allegato III.
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