Art. 10
In vigore dal 2 mag 2013
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;
d)
a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;
e)
a tutte le persone giuridiche, entità od organismi per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno dell’Unione.
Storico versioni
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