Art. 28
Chiusura del conto di deposito di gestore
In vigore dal 2 mag 2013
Chiusura del conto di deposito di gestore
1. L’autorità competente, entro dieci giorni lavorativi dalla revoca o dalla sospensione di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra o dall’apprendere della chiusura di un impianto, ne dà comunicazione all’amministratore nazionale. Entro dieci giorni lavorativi da tale comunicazione, l’amministratore nazionale inserisce la data in questione nel registro dell’Unione.
2. L’amministratore nazionale può chiudere un conto di deposito di gestore entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di chiusura dell’impianto e della revoca o sospensione dell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra, se l’impianto in questione ha restituito una quantità di quote almeno pari alle sue emissioni verificate e se non si tratta di un impianto escluso a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE.
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