Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 809/2004
In vigore dal 30 apr 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 809/2004
Il regolamento (CE) n. 809/2004 è così modificato:
1)
all’articolo 6 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
«3. Quando le azioni con warrant conferiscono il diritto di acquistare azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dallo schema di cui all’allegato XII, ad eccezione del punto 4.2.2.»;
2)
all’articolo 8 sono aggiunti i paragrafi 3, 4 e 5 seguenti:
«3. Quando i titoli di debito sono scambiabili o convertibili in azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dal punto 4.2.2 dello schema di cui all’allegato XII.
4. Quando i titoli di debito sono convertibili o scambiabili con azioni che sono o saranno emesse dall’emittente del titolo di debito o da altra entità appartenente allo stesso gruppo che non sono ancora ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni sull’emittente delle azioni sottostanti richieste dai punti 3.1 e 3.2 dello schema di cui all’allegato III o, secondo il caso, dello schema proporzionato di cui all’allegato XXIV.
5. Quando i titoli di debito con warrant conferiscono il diritto di acquistare azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dallo schema di cui all’allegato XII, ad eccezione del punto 4.2.2.»;
3)
all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo schema si applica agli strumenti finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione degli altri schemi di nota informativa sugli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 8 e 16, tranne nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 8, paragrafi 3 e 5, e all’articolo 16, paragrafi 3 e 5. Lo schema si applica a taluni strumenti finanziari per i quali l’obbligazione di pagamento e/o di consegna è legata ad un sottostante.»;
4)
all’articolo 16, sono aggiunti i paragrafi 3, 4 e 5 seguenti:
«3. Quando i titoli di debito sono scambiabili o convertibili in azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dal punto 4.2.2 dello schema di cui all’allegato XII.
4. Quando i titoli di debito sono convertibili o scambiabili con azioni che sono o saranno emesse dall’emittente del titolo di debito o da altra entità appartenente allo stesso gruppo che non sono ancora ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni sull’emittente delle azioni sottostanti richieste dai punti 3.1 e 3.2 dello schema di cui all’allegato III o, secondo il caso, dello schema proporzionato di cui all’allegato XXIV.
5. Quando i titoli di debito con warrant conferiscono il diritto di acquistare azioni dell’emittente non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni richieste dallo schema di cui all’allegato XII, ad eccezione del punto 4.2.2.»;
5)
all’articolo 17, paragrafo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
purché tali azioni o altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni siano emessi o saranno emessi dall’emittente dello strumento finanziario, da un’entità appartenente al gruppo di detto emittente o da un terzo e non siano ancora negoziati su un mercato regolamentato o equivalente al di fuori dell’Unione al momento dell’approvazione del prospetto relativo agli strumenti finanziari, e purché per le azioni sottostanti o per gli altri strumenti negoziabili sottostanti equivalenti ad azioni il regolamento avvenga tramite consegna dei titoli.»;
6)
il titolo dell’allegato XIV è sostituito dal seguente:
«
Modulo di informazione aggiuntivo relativo alle azioni sottostanti
»;
7)
l’allegato XVIII è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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