Art. 7
Accreditamento/riconoscimento dell'organismo di valutazione
In vigore dal 30 apr 2013
Accreditamento/riconoscimento dell'organismo di valutazione
L'organismo di valutazione di cui all' è:
a)
accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento di cui all', paragrafo 1, in base ai criteri definiti nell'allegato II; oppure
b)
riconosciuto dall'organismo di riconoscimento di cui all', paragrafo 1, in base ai criteri definiti nell'allegato II; oppure
c)
l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi del disposto dell', paragrafo 2.
Storico versioni
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