Art. 7

Accreditamento/riconoscimento dell'organismo di valutazione

In vigore dal 30 apr 2013
Accreditamento/riconoscimento dell'organismo di valutazione L'organismo di valutazione di cui all' è: a) accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento di cui all', paragrafo 1, in base ai criteri definiti nell'allegato II; oppure b) riconosciuto dall'organismo di riconoscimento di cui all', paragrafo 1, in base ai criteri definiti nell'allegato II; oppure c) l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi del disposto dell', paragrafo 2.
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