Art. 1
Preparazione dei dati da parte degli Stati membri
In vigore dal 30 apr 2013
Il regolamento (UE) n. 1014/2010 è così modificato:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Se un veicolo è dotato di assali di larghezze diverse, gli Stati membri comunicano la larghezza massima dell’assale alla voce “Carreggiata dell’asse sterzante” o “Carreggiata dell’altro asse” nei dati di monitoraggio dettagliati.»;
2)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Preparazione dei dati da parte degli Stati membri
Quando completano i dati di monitoraggio dettagliati, gli Stati membri includono:
a)
per ogni veicolo con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g di CO2/km, il numero di veicoli immatricolati senza applicare i fattori di moltiplicazione indicati all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009;
b)
per ogni veicolo progettato per poter funzionare con carburante contenente etanolo (E85), le emissioni specifiche di CO2 senza applicare la riduzione del 5 % concessa a tali veicoli ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009;
c)
per ogni veicolo dotato di tecnologie innovative, le emissioni specifiche di CO2 senza tenere conto della riduzione delle emissioni ottenuta grazie a tecnologie innovative concessa ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
I dati di monitoraggio dettagliati sono comunicati con il livello di precisione indicato nella tabella di cui all’allegato II del presente regolamento.»;
3)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Veicoli non coperti da omologazione CE
1. Se le autovetture sono soggette a omologazione nazionale di piccole serie, conformemente all’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE o a omologazione individuale conformemente all’articolo 24 della stessa direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autovetture di questo tipo immatricolate rispettivamente nel loro territorio, secondo quanto indicato nell’allegato II, parte C, sezione 1, del regolamento (CE) n. 443/2009.
2. Gli Stati membri possono completare i dati di monitoraggio dettagliati per i veicoli di cui al paragrafo 1 e, in tal caso, utilizzano una delle seguenti denominazioni anziché il nome del costruttore:
a)
“AA-IVA”, per la comunicazione di tipi di veicoli omologati individualmente;
b)
“AA-NSS”, per la comunicazione di tipi di veicoli omologati a livello nazionale in piccole serie.»;
4)
gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1014/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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