Art. 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

In vigore dal 24 apr 2013
Riesame dei prodotti fitosanitari 1.   A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all’occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 come sostanza attiva entro il 31 marzo 2014. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna riguardante le disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di, o abbia accesso a, un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva, e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 come unica sostanza attiva o come una di una serie di sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 30 settembre 2013 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è sottoposto dagli Stati membri ad un riesame secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna dell’allegato I del presente regolamento contenente le disposizioni specifiche. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 come unica sostanza attiva modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione non oltre il 31 marzo 2015; oppure b) nel caso di un prodotto contenente Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901 come una di più sostanze attive, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015 o entro il termine, se questo cade ad una data successiva, fissato per la modifica o la revoca dall’atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la/le sostanza/e in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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