Art. 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

In vigore dal 23 apr 2013
Riesame dei prodotti fitosanitari 1.   A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all’occorrenza le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti spiromesifen come sostanza attiva entro il 31 marzo 2014. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna relativa alle disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga spiromesifen come unica sostanza attiva o come una di una serie di sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 30 settembre 2013 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è sottoposto dagli Stati membri a una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna dell’allegato I del presente regolamento contenente le disposizioni specifiche. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto risponde alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In base a quanto stabilito gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente spiromesifen come unica sostanza attiva, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione non oltre il 31 marzo 2015; oppure b) nel caso di un prodotto contenente spiromesifen come una di una serie di sostanze attive, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015 oppure entro il termine, qualora esso cada ad una data successiva, fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno approvato o iscritto le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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