Art. 1

In vigore dal 22 apr 2013
L’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 è sostituito dal seguente: «2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente: Società Aliquota del dazio (%) Codice addizionale TARIC Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxing, Zhejiang Province, 313100, RPC 70,8 A603 Tutte le altre società 70,8 A999 »
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Art. 1 Regolamento (UE) 2013/372 | Portale Normativo