Art. 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

In vigore dal 22 apr 2013
Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari 1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti Bacillus firmus I-1582 come sostanza attiva entro il 31 marzo 2014. Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva, e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2.   In deroga al paragrafo 1 ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga Bacillus firmus I-1582 come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 30 settembre 2013, nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, va riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenga conto della colonna sulle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente Bacillus firmus I-1582 come unica sostanza attiva, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015; o b) nel caso di un prodotto contenente Bacillus firmus I-1582 in combinazione con altre sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015 o, se posteriore, entro il termine fissato per tale modifica o revoca rispettivamente nell’atto o negli atti che hanno approvato o inserito la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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