Art. 3
Periodo di tolleranza
In vigore dal 22 apr 2013
Periodo di tolleranza
Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque ha termine trascorsi dodici mesi dalla revoca della relativa autorizzazione.
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