Art. 1

In vigore dal 19 apr 2013
1.   Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2013 relativamente ai gruppi 1, 2, 4A, 6A, 7 e 8, e, per quanto concerne i gruppi 3, 4B e 6B, per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento. 2.   Alle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2013 relativamente al gruppo 5A, si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
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