Art. 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

In vigore dal 18 apr 2013
Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari 1.   Ove necessario, gli Stati membri modificano o revocano entro il 31 marzo 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti maltodestrina come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni fissate nell’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga maltodestrina come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 30 settembre 2013 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è sottoposto dagli Stati membri a una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna dell’allegato I del presente regolamento contenente le disposizioni specifiche. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente maltodestrina come unica sostanza attiva, all’occorrenza, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015; oppure b) nel caso di un prodotto contenente maltodestrina come una di più sostanze attive, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015 oppure entro il termine fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dai rispettivi atti legislativi che hanno iscritto le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE o hanno approvato tali sostanze, se esso cade ad una data successiva.
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