Art. 9

Biocidi autorizzati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 528/2012

In vigore dal 18 apr 2013
Biocidi autorizzati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 528/2012 1.   Qualora l’autorizzazione sia stata concessa ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 528/2012, il titolare dell’autorizzazione, o il suo rappresentante, comunica a ogni Stato membro, sul territorio del quale il prodotto è messo a disposizione, eventuali notifiche o domande presentate allo Stato membro di riferimento in conformità degli del presente regolamento. 2.   Se lo Stato membro di riferimento ha approvato la revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida, il titolare dell’autorizzazione, o il suo rappresentante, presenta la sintesi riveduta a ciascuno Stato membro sul cui territorio il prodotto è disponibile, nella lingua o nelle lingue ufficiali di tale Stato membro.
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