Art. 2

Classificazione delle modifiche dei prodotti

In vigore dal 18 apr 2013
Classificazione delle modifiche dei prodotti 1.   Le modifiche dei prodotti sono classificate secondo i criteri di cui all’allegato del presente regolamento. Alcune categorie di modifiche sono elencate nelle tabelle dell’allegato. 2.   Il titolare di un’autorizzazione può chiedere all’Agenzia di fornire un parere sulla classificazione seguendo i criteri stabiliti nell’allegato del presente regolamento di una modifica che non figura in una delle tabelle ivi riportate. Il parere viene espresso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta e del pagamento di una tariffa, di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012. L’Agenzia pubblica il parere dopo aver eliminato tutte le informazioni di natura commerciale riservata.
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