Art. 4

In vigore dal 17 apr 2013
1.   I prodotti per i quali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è stata rilasciata una licenza d’importazione che comporta l’esenzione o la riduzione dei dazi, sono esclusi dall’applicazione dei dazi doganali supplementari a condizione che siano classificati in base a uno dei seguenti codici NC (2): 6204 62 31 . 2.   I prodotti per i quali si può dimostrare che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono già stati spediti verso l’Unione europea o che si trovano in un deposito temporaneo o in una zona franca o in un deposito franco o che sono sottoposti a regime sospensivo ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall’applicazione del dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati in uno dei seguenti codici NC: 6204 62 31 .
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