Art. 1

In vigore dal 16 apr 2013
All’articolo 24 del regolamento (CE) n. 589/2008, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento nelle diverse fasi della commercializzazione, a seconda dei casi. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un’analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2013/342 | Portale Normativo