Art. 1

In vigore dal 10 apr 2013
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato: 1) l’, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che: a) tali attrezzature sono destinate all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione o a operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione; o b) nel caso della coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione, tali attrezzature sono non letali e sono destinate alla protezione dei civili.»; 2) l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al paragrafo 1 e a condizione che la fornitura sia stata previamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro identificata nei siti web elencati nell'allegato III, i divieti ivi menzionati non si applicano: a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria: — destinata esclusivamente a sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF), — relativa a materiale militare non letale o materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo o alla protezione dei civili, o a programmi di gestione delle crisi dell’Unione o dell’ONU o per la coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili, — relativa a veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Siria, ovvero per la coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili; b) alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi per la coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili, purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall’autorità competente di uno Stato membro, identificata nei siti web elencati nell’allegato III»; 3) è inserito il seguente articolo: «Articolo 3 bis È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni e alle tecnologie figuranti nell’elenco comune delle attrezzature militari, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione connessi ad assicurazione e riassicurazione, per qualsiasi acquisto, importazione o trasporto di tali prodotti originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese; b) partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).»; 4) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e II bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l’autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale; f) necessari per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui materiale medico, cibo, operatori umanitari e assistenza connessa, o per le operazioni di evacuazione dalla Siria; g) necessari per garantire la sicurezza delle persone o la tutela dell’ambiente. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l’autorizzazione.»; 5) l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 1.   In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 14 nell’elenco figurante nell’allegato II o nell’allegato II bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o nell’allegato II o nell’allegato II bis; d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.»; 6) all’articolo 19, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,»; 7) è inserito il seguente articolo: «Articolo 21 ter L’articolo 14, paragrafo 2, non osta ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines al solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.»; 8) è inserito il seguente capo: «CAPO VI BIS LIMITAZIONI AL TRASPORTO Articolo 26 bis 1.   Nel rispetto del diritto internazionale, è vietato consentire o fornire l’accesso agli aeroporti dell’Unione ai voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e a tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines, salvo qualora: a) l’aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali non regolari e l’atterraggio sia per scopi non commerciali; o b) l’aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali regolari e l’atterraggio sia per scopi non commerciali, come previsto nella convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago o nell’accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai voli effettuati per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.»; 9) l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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