Art. 3

In vigore dal 9 apr 2013
1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Salvo altrimenti disposto, le parti interessate devono manifestarsi e contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro trentasette giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, perché le loro osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell’inchiesta. 3.   I produttori di India e Indonesia che chiedono l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una richiesta sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di trentasette giorni. 4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di trentasette giorni. 5.   Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all’indirizzo sottoindicato. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (6) (a diffusione limitata) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «For inspection by interested parties» (consultabile da tutte le parti interessate). Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N105 08/20 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Fax + 32 22993704 E-mail: Trade-R571-AC-mesh@ec.europa.eu
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Art. 3 Regolamento (UE) 2013/322 | Portale Normativo