Art. 1
In vigore dal 5 apr 2013
Alle domande di titoli di importazione presentate il 1o e 2 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 29,360509 %.
Per il mese d'aprile 2013 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dall'8 aprile 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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