Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 3 apr 2013
Misure transitorie
I preparati di cui all’allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 24 ottobre 2013 in conformità alle norme applicabili prima del 24 aprile 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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