Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 3 apr 2013
Misure transitorie I preparati di cui all’allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 24 ottobre 2013 in conformità alle norme applicabili prima del 24 aprile 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:308:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo