Art. 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 40/2013
In vigore dal 27 mar 2013
Modifiche del regolamento (UE) n. 40/2013
Il regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:
1)
all' è aggiunta la seguente lettera:
"n) ‧zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC‧: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
—
longitudine 150 ° O,
—
longitudine 130 ° O,
—
latitudine 4 ° S,
—
latitudine 50 ° S.";
2)
l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Articolo 24
Pesca pelagica – Limitazione della capacità
Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2013 a un livello totale di 78 600 GT per l'insieme dell'Unione nella zona suddetta.";
3)
l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Articolo 25
Pesca pelagica – TAC
1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 24, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione, perché lo comunichi al segretariato della SPRFMO, l'elenco delle navi dedite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.";
4)
l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
"Articolo 29
Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora e del tonnetto striato
Gli Stati membri garantiscono che non venga aumentato il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20 ° N e 20 ° S.";
5)
l'articolo 30, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
"1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20 ° N e 20 ° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2013 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2013. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
a)
utilizzi o predisponga un DCP o dispositivi elettronici correlati;
b)
peschi su banchi avvalendosi di DCP.";
6)
è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 30 bis
Zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC
1. Le navi elencate esclusivamente nel registro WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC quale definita all', lettera n), applicano le misure di cui agli articoli da 29 a 31.
2. Le navi elencate sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra IATTC e WCPFC quale definita all', lettera n), applicano le misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 27, paragrafi da 2 a 6.";
7)
gli allegati IA, IB, ID, IJ, III e VIII sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:297:oj#art-3