Art. 1
In vigore dal 26 mar 2013
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:
1)
l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 2 bis
1. Ai fini del presente articolo, si intende per “olio d’oliva commercializzato” il quantitativo totale di olio d’oliva e di olio di sansa di uno Stato membro che è consumato in tale Stato membro oppure esportato da tale Stato membro.
2. Gli Stati membri fanno in modo che i controlli di conformità siano effettuati selettivamente, in base ad un’analisi di rischio e con adeguata frequenza, onde garantire che l’olio d’oliva immesso in commercio corrisponda alla categoria dichiarata.
3. I criteri di valutazione del rischio possono includere:
a)
la categoria dell’olio, il periodo di produzione, il prezzo degli oli rispetto a quello di altri oli vegetali, le operazioni di miscelazione e confezionamento, gli impianti e le condizioni di stoccaggio, il paese d’origine, il paese di destinazione, il mezzo di trasporto o il volume della partita;
b)
la posizione degli operatori nella catena di commercializzazione, il volume e/o il valore nonché la gamma di categorie di oli che commercializzano, il tipo di attività economica svolta quali la molitura, l’immagazzinamento, la raffinazione, la miscelazione, il confezionamento e la vendita al minuto;
c)
le risultanze che emergono da controlli precedenti, segnatamente per quanto riguarda il numero e il tipo di carenze accertate, la qualità abituale degli oli commercializzati e il livello di prestazione delle attrezzature tecniche adoperate;
d)
l’affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità degli operatori o dei loro sistemi di autocontrollo rispetto alla conformità alle norme di commercializzazione;
e)
il luogo in cui il controllo viene effettuato, in particolare se si tratta del primo punto di ingresso nell’Unione, dell’ultimo punto di uscita dall’Unione o del luogo in cui gli oli sono prodotti, confezionati, caricati o venduti al consumatore finale;
f)
qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere un rischio di non conformità.
4. Gli Stati membri stabiliscono in anticipo:
a)
i criteri di valutazione del rischio di non conformità delle partite;
b)
sulla base di un’analisi del rischio per ogni singola categoria di rischio, il numero minimo di operatori o di partite e/o di quantitativi minimi che saranno soggetti ad un controllo di conformità.
Almeno un controllo annuale di conformità è effettuato per mille tonnellate di olio d’oliva commercializzato annualmente nello Stato membro.
5. Gli Stati membri verificano la conformità:
a)
procedendo, in un ordine qualsiasi, alle analisi di cui all’allegato I; o
b)
nell’ordine previsto dall’albero decisionale di cui all’allegato I ter, fino a raggiungere una delle decisioni figuranti nel suddetto albero decisionale.»;
2)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 3
Qualora si constati che un olio non corrisponde alla descrizione della sua categoria, lo Stato membro interessato applica sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive stabilite in base alla gravità dell’irregolarità accertata, ferme restando altre sanzioni eventuali.
Se dai controlli emergono irregolarità sostanziali, gli Stati membri aumentano la frequenza dei controlli relativi alla fase di commercializzazione, alla categoria dell’olio, all’origine o ad altri criteri.»;
3)
si inserisce il seguente articolo 7 bis:
«Articolo 7 bis
Le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che detengono, ai fini dell’esercizio della loro professione o a fini commerciali, olio d’oliva ed olio di sansa, dalla fase dell’estrazione al frantoio fino all’imbottigliamento incluso, hanno l’obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per ogni categoria di questi oli.
Gli Stati membri assicurano che l’obbligo di cui al primo paragrafo sia debitamente rispettato.»;
4)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 8
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le misure adottate per l’applicazione del presente regolamento. Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica di dette misure.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente. La relazione contiene almeno i risultati dei controlli di conformità effettuati sugli oli d’oliva, presentati in base ai modelli figuranti nell’allegato XXI.
3. Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1)
(*1)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;"
5)
l’allegato IX è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento;
6)
l’allegato XVIII è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento;
7)
l’allegato XXI, il cui testo figura nell’allegato III del presente regolamento, è aggiunto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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