Art. 1

In vigore dal 21 mar 2013
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, nelle voci relative alla Thailandia, le righe «foglie di coriandolo» e «basilico», «(Alimenti — erbe aromatiche)», per quanto riguarda la frequenza dei controlli fisici e dei controlli d’identità ai fini dell’individuazione di residui di antiparassitari, sono sostituite dalle seguenti: «— Foglie di coriandolo — ex 0709 99 90 72 Thailandia (TH) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4) 10 » — Basilico — ex 1211 90 86 20 (Alimenti — erbe aromatiche)
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