Art. 1
In vigore dal 20 mar 2013
Il regolamento (CE) n. 340/2008 è così modificato:
(1)
All’, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
“7. Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.”
(2)
All’articolo 4, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
“7. Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.”
(3)
L’articolo 5 è così modificato:
(a)
Al paragrafo 2, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:
“Per modificare l’accesso concesso alle informazioni nella registrazione l’agenzia riscuote una tariffa per ogni voce aggiornata, conformemente alle tabelle 3 e 4 dell’allegato III.
Nel caso di un aggiornamento riguardante sommari di studio o sommari esaurienti di studio l’agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio aggiornato.”
(b)
Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
‘7. Qualora l’aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento prima che esso sia stato respinto non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.”
(4)
All’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nel caso di una richiesta che si riferisce a una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato IV. Nel caso di una richiesta presentata dal dichiarante capofila l’agenzia riscuote una tariffa ridotta solo dal dichiarante capofila, conformemente all’allegato IV.”
(5)
All’articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
“5. Qualora la notifica o la domanda di proroga sia stata respinta perché il fabbricante, l’importatore o il produttore ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe o degli oneri entro i termini, gli importi versati in relazione a tale notifica o domanda di proroga prima essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al soggetto che ha presentato la notifica o la domanda.”
(6)
All’articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
“L’agenzia emette una fattura relativa alla tariffa di base e a ogni tariffa supplementare applicabile, incluso nel caso di una domanda congiunta di autorizzazione."
(7)
All’articolo 9, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
“L’agenzia emette una fattura relativa all’onere di base e a ogni onere supplementare applicabile, incluso nel caso di una relazione di revisione congiunta."
(8)
All’articolo 13, paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
“Qualora le prove presentate all’agenzia non siano in una delle lingue ufficiali dell’Unione, tali prove sono corredate di una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali.”
(9)
All'articolo 22 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione rivede inoltre in modo continuo il presente regolamento qualora diventino disponibili informazioni significative relative alle ipotesi di base riguardanti le entrate e le spese previste dell’agenzia. Entro il 31 gennaio 2015 la Commissione rivede il presente regolamento al fine di apportare eventuali modifiche, se del caso, tenendo conto in particolare dei costi dell’agenzia e dei costi relativi ai servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri.”
(10)
Gli allegati da I a VIII del regolamento (CE) n. 340/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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