Art. 2

In vigore dal 19 mar 2013
Entro il 30 giugno 2013 gli aeroporti o il soggetto responsabile per il controllo (screening) devono riferire alle autorità competenti sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di adozione e impiego di apparecchiature per il controllo (screening) dei liquidi. Entro il 1o settembre 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione.
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