Art. 1
In vigore dal 18 mar 2013
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dall’, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari del Vietnam, attualmente classificati al codice NC ex 9613 10 00 .
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni provenienti dal Vietnam dal 27 giugno 2012 al 13 dicembre 2012, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarate originarie del Vietnam, registrate in conformità all’ del regolamento (UE) n. 548/2012 nonché all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
3. Salvo indicazioni diverse, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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