Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 14 mar 2013
Disposizioni transitorie
1. Le scorte esistenti di additivi per mangimi di cui alla parte A dell’allegato possono continuare ad essere commercializzate e utilizzate come additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle «sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito» fino al 10 aprile 2014.
2. Le premiscele prodotte con l’impiego degli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare ad essere commercializzate e utilizzate fino al 10 ottobre 2014.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l’impiego di additivi di cui al paragrafo 1 o di premiscele di cui al paragrafo 2 ed etichettati conformemente al regolamento (CE) n 767/2009 fino al 10 aprile 2015 continuano ad essere commercializzati e utilizzati fino all’esaurimento delle scorte.
4. Per quanto riguarda gli additivi per mangimi di cui alla parte B dell’allegato, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle specie animali o alle categorie di specie animali menzionate in tale parte dell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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