Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98

In vigore dal 13 mar 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98 Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 1 bis All’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b) e all’allegato I, nota 5, il termine "Comunità", o l’aggettivo corrispondente, è sostituito dal termine "Unione", o dall’aggettivo corrispondente, con gli adeguamenti grammaticali necessari in conseguenza di tale sostituzione.»; 2) all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «i) Regione 9 Tutte le acque del Mar Nero corrispondenti alla sottozona geografica 29 quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (*1) e nella risoluzione CGPM/33/2009/2. (*1)   GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44.»;" 3) all’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Tale deroga si applica fatto salvo l’articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c).»; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis Nella regione 9 la dimensione minima delle maglie delle reti da posta fisse utilizzate per la pesca del rombo chiodato è di 400 millimetri.»; 5) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate negli allegati XII e XII bis per le specie e le zone geografiche in questione.»; 6) all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano nella regione 9.»; 7) è inserito il titolo seguente: « TITOLO III bis Misure per la riduzione dei rigetti Articolo 19 bis Divieto di selezione qualitativa 1.   Nelle regioni 1, 2, 3 e 4 sono vietati, durante le operazioni di pesca, i rigetti di specie soggette a contingente che possono essere sbarcati legalmente. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 fanno salvi gli obblighi istituiti dal presente regolamento o da qualsiasi atto giuridico dell’Unione nell’ambito della pesca. Articolo 19 ter Disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca e divieto di rilascio in acqua del pescato 1.   Nelle regioni 1, 2, 3 e 4, se le catture di esemplari sotto taglia di sgombro, aringa o suro superano il 10 % del quantitativo totale delle catture effettuate in una retata, il peschereccio cambia zona di pesca. 2.   Nelle regioni 1, 2, 3 e 4 è vietato il rilascio in acqua di sgombro, aringa o suro prima che la rete sia completamente salpata a bordo del peschereccio con conseguente perdita di catture morte o morenti.»; 8) all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa; 9) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 20 bis Restrizioni per la pesca dell’aringa nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa È vietato sbarcare o detenere a bordo aringhe pescate nelle acque dell’Unione della divisione CIEM IIa nei periodi dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.»; 10) l’articolo 29 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 29 bis Chiusura di una zona di pesca del cicerello nella sottozona CIEM IV 1.   È vietato sbarcare o conservare a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell’Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: — la costa orientale dell’Inghilterra a 55° 30′ di latitudine nord, — 55° 30′ latitudine nord e 1° 00′ longitudine ovest, — 58° 00′ latitudine nord e 1° 00′ longitudine ovest, — 58° 00′ latitudine nord e 2° 00′ longitudine ovest, — la costa orientale della Scozia a 2° 00′ di longitudine ovest. 2.   La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica è autorizzata al fine di controllare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura.»; 11) all’articolo 29 ter, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata nelle zone geografiche e nei periodi di cui a tale paragrafo»; 12) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 29 quater Zona di protezione dell’eglefino di Rockall nella sottozona CIEM VI 1.   È vietata ogni attività di pesca dell’eglefino di Rockall, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: — 57° 00′ N, 15° 00′ O — 57° 00′ N, 14° 00′ O — 56° 30′ N, 14° 00′ O — 56° 30′ N, 15° 00′ O — 57° 00′ N, 15° 00′ O. Articolo 29 quinquies Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco, dell’eglefino e del merlano nella sottozona CIEM VI 1.   È vietata ogni attività di pesca del merluzzo bianco, dell’eglefino e del merlano nella parte della divisione CIEM VIa situata a est o a sud delle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: — 54° 30′ N, 10° 35′ O — 55° 20′ N, 09° 50′ O — 55° 30′ N, 09° 20′ O — 56° 40′ N, 08° 55′ O — 57° 00′ N, 09° 00′ O — 57° 20′ N, 09° 20′ O — 57° 50′ N, 09° 20′ O — 58° 10′ N, 09° 00′ O — 58° 40′ N, 07° 40′ O — 59° 00′ N, 07° 30′ O — 59° 20′ N, 06° 30′ O — 59° 40′ N, 06° 05′ O — 59° 40′ N, 05° 30′ O — 60° 00′ N, 04° 50′ O — 60° 15′ N, 04° 00′ O. 2.   I pescherecci presenti nella zona di cui al paragrafo 1 del presente articolo provvedono affinché ogni attrezzo da pesca detenuto a bordo sia fissato e riposto nella stiva in conformità dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (*2). 3.   In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca nella zona di cui a tale paragrafo con l’impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse, purché: a) non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging", sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse; e b) non siano conservati a bordo, sbarcati o portati a riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal merluzzo carbonaro e dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei. 4.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l’esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 millimetri, purché: a) non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 55 millimetri; e b) non siano conservati a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e argentine. 5.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l’esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti da imbrocco aventi una dimensione di maglia superiore a 120 millimetri, purché: a) esse siano utilizzate soltanto nella zona a sud di 59° N; b) la lunghezza massima della rete da imbrocco utilizzata sia 20 chilometri per peschereccio; c) il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; e d) il merlano e merluzzo bianco non costituiscano più del 5 % delle catture. 6.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l’esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti da imbrocco aventi una dimensione di maglia superiore a 90 millimetri, purché: a) le reti da imbrocco siano utilizzate soltanto entro un raggio di tre miglia nautiche dalla costa e per un periodo massimo di dieci giorni per mese civile; b) la lunghezza massima della rete da imbrocco utilizzata sia 1 000 metri; c) il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; e d) almeno il 70 % delle catture sia costituito da gattucci. 7.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca dello scampo nella zona definita in tale paragrafo purché: a) l’attrezzo da pesca utilizzato comprenda una griglia di selezione in conformità dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIV bis o un pannello a maglie quadrate quale descritto nell’allegato XIV quater, o altro attrezzo di equivalente elevata selettività; b) l’attrezzo da pesca sia fabbricato con una maglia di dimensione minima pari a 80 millimetri; c) almeno il 30 %, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da scampi. La Commissione, sulla base di un parere favorevole dello CSTEP, adotta atti di esecuzione per determinare quali attrezzi debbano considerarsi di equivalente elevata selettività ai fini della lettera a). 8.   Il paragrafo 7 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: — 59° 05′ N, 06° 45′ O — 59° 30′ N, 06° 00′ O — 59° 40′ N, 05° 00′ O — 60° 00′ N, 04° 00′ O — 59° 30′ N, 04° 00′ O — 59° 05′ N, 06° 45′ O. 9.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili nella zona definita in tale paragrafo, purché: a) tutte le reti a bordo del peschereccio siano fabbricate con una maglia di dimensione minima pari a 120 millimetri per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e pari a 110 millimetri per tutti gli altri pescherecci; b) qualora il merluzzo carbonaro rappresenti meno del 90 % delle catture detenute a bordo, l’attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell’allegato XIV quater; e c) qualora la lunghezza fuori tutto del peschereccio sia superiore o pari a 15 metri, a prescindere dalla quantità di merluzzo carbonaro detenuta a bordo, l’attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell’allegato XIV quinquies. 10.   Entro il 1o gennaio 2015, e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione, alla luce del parere scientifico dello CSTEP, valuta le caratteristiche degli attrezzi specificate nel paragrafo 9 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di modifica del paragrafo 9. 11.   Il paragrafo 9 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: — 59° 05′ N, 06° 45′ O — 59° 30′ N, 06° 00′ O — 59° 40′ N, 05° 00′ O — 60° 00′ N, 04° 00′ O — 59° 30′ N, 04° 00′ O — 59° 05′ N, 06° 45′ O. 12.   Dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre di ogni anno, è vietata ogni attività di pesca con gli attrezzi specificati all’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (*3), nella zona specificata nelle zona CIEM VIa delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: — 55° 25′ N, 7° 07′ O — 55° 25′ N, 7° 00′ O — 55° 18′ N, 6° 50′ O — 55° 17′ N, 6° 50′ O — 55° 17′ N, 6° 52′ O — 55° 25′ N, 7° 07′ O. Né il comandante di un peschereccio né alcuna altra persona a bordo inducono a tentativi di pesca nella zona specificata né lo sbarco, il trasbordo o detenzione a bordo di catture ivi effettuate, né li consentono. 13.   Ogni Stato membro interessato attua, dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno, un programma di osservazione a bordo per il prelievo di campioni delle catture e dei rigetti dei pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai paragrafi 5, 6, 7 e 9. I programmi di osservazione sono attuati a prescindere dagli obblighi imposti dalle rispettive disposizioni e sono intesi a valutare le catture e i rigetti di merluzzo bianco, eglefino e merlano con un grado di precisione pari almeno al 20 %. 14.   Gli Stati membri interessati elaborano una relazione sulla quantità totale delle catture e dei rigetti effettuati dai pescherecci oggetto del programma di osservazione durante ogni anno civile e la presentano alla Commissione entro il 1o febbraio dell’anno civile successivo. 15.   Entro il 1o gennaio 2015, e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione valuta lo stato degli stock di merluzzo bianco, di eglefino e di merlano nella zona specificata nel paragrafo 1 alla luce del parere scientifico dello CSTEP e, se del caso, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di modifica del presente articolo. Articolo 29 sexies Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco nella sottozona CIEM VII 1.   Dal 1o febbraio al 31 marzo di ogni anno è vietata ogni attività di pesca nella parte della sottozona CIEM VII costituita dai rettangoli statistici CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro le sei miglia nautiche dalla linea di base. 2.   In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca con l’impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" nonché nasse nella zona e nei periodi di cui a tale paragrafo, purché: a) non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica "jigging" e nasse; e b) non siano sbarcati, conservati a bordo o portati a riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei. 3.   In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l’esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 millimetri, purché: a) non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 55 millimetri; e b) non siano conservati a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e argentine. Articolo 29 septies Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra 1.   Dal 1o marzo al 31 maggio di ogni anno è vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6 tonnellate per bordata di pesca nelle zone della divisione CIEM VIa delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: a) bordo della piattaforma continentale scozzese — 59° 58′ N, 07° 00′ O — 59° 55′ N, 06° 47′ O — 59° 51′ N, 06° 28′ O — 59° 45′ N, 06° 38′ O — 59° 27′ N, 06° 42′ O — 59° 22′ N, 06° 47′ O — 59° 15′ N, 07° 15′ O — 59° 07′ N, 07° 31′ O — 58° 52′ N, 07° 44′ O — 58° 44′ N, 08° 11′ O — 58° 43′ N, 08° 27′ O — 58° 28′ N, 09° 16′ O — 58° 15′ N, 09° 32′ O — 58° 15′ N, 09° 45′ O — 58° 30′ N, 09° 45′ O — 59° 30′ N, 07° 00′ O — 59°58′ N, 07° 00′ O; b) bordo del Rosemary bank — 60° 00′ N, 11° 00′ O — 59° 00′ N, 11° 00′ O — 59° 00′ N, 09° 00′ O — 59° 30′ N, 09° 00′ O — 59° 30′ N, 10° 00′ O — 60° 00′ N, 10° 00′ O — 60° 00′ N, 11° 00′ O ad esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: — 59° 15′ N, 10° 24′ O — 59° 10′ N, 10° 22′ O — 59° 08′ N, 10° 07′ O — 59° 11′ N, 09° 59′ O — 59° 15′ N, 09° 58′ O — 59° 22′ N, 10° 02′ O — 59° 23′ N, 10° 11′ O — 59° 20′ N, 10° 19′ O — 59° 15′ N, 10° 24′ O. 2.   All’entrata nelle zone di cui al paragrafo 1 e all’uscita dalle medesime i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo la data, l’ora e il luogo di entrata e di uscita. 3.   Nelle due zone di cui al paragrafo 1, se un peschereccio raggiunge 6 tonnellate di molva azzurra: a) cessa immediatamente l’attività di pesca ed esce dalla zona; b) non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non sono state sbarcate; c) non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra. 4.   Gli osservatori di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (*4), che sono assegnati ai pescherecci presenti in una delle zone di cui al paragrafo 1, in aggiunta ai compiti di cui al paragrafo 4 di tale articolo, provvedono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, a misurare i pesci presenti nei campioni e a stabilire lo stadio di maturità sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Sulla base del parere formulato dallo CSTEP, gli Stati membri stabiliscono protocolli particolareggiati per il campionamento e il raffronto dei risultati. 5.   Dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno è vietato l’uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: — 60° 58.76′ N, 27° 27.32′ O — 60° 56.02′ N, 27° 31.16′ O — 60° 59.76′ N, 27° 43.48′ O — 61° 03.00′ N, 27° 39.41′ O — 60° 58.76′ N, 27° 27.32′ O. Articolo 29 octies Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II 1.   La pesca diretta dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II è autorizzata solo nel periodo tra il 1o luglio e il 31 dicembre di ogni anno per i pescherecci che hanno praticato precedentemente la pesca dello scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC, quale definita all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale (*5). 2.   I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture detenute a bordo. 3.   Per lo scorfano catturato nell’ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70. 4.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010, i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca comunicano le loro catture su base giornaliera. 5.   Oltre alle disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l’autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri. 7.   La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC notifica alle parti contraenti NEAFC che il totale ammissibile di catture (TAC) è stato utilizzato completamente. Gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera a decorrere da tale data. Articolo 29 nonies Misure per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti 1.   È vietata la cattura dello scorfano nelle acque internazionali della sottozona CIEM V e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM XII e XIV. In deroga al primo comma, la cattura dello scorfano è consentita dall’11 maggio al 31 dicembre nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84 ("zona di conservazione dello scorfano"): — 64° 45′ N, 28° 30′ O — 62° 50′ N, 25° 45′ O — 61° 55′ N, 26° 45′ O — 61° 00′ N, 26° 30′ O — 59° 00′ N, 30° 00′ O — 59° 00′ N, 34° 00′ O — 61° 30′ N, 34° 00′ O — 62° 50′ N, 36° 00′ O — 64° 45′ N, 28° 30′ O. 2.   In deroga al paragrafo 1, la pesca dello scorfano può essere autorizzata, mediante un atto giuridico dell’Unione, al di fuori della zona di conservazione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti dall’11 maggio al 31 dicembre di ogni anno sulla base dei pareri scientifici e purché la NEAFC abbia definito un piano di ricostituzione per quanto concerne lo scorfano in tale zona geografica. Partecipano a questa attività di pesca solo i pescherecci dell’Unione debitamente autorizzati dal rispettivo Stato membro e notificati alla Commissione come previsto ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010. 3.   È vietato l’uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 millimetri. 4.   Per lo scorfano catturato nell’ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70. 5.   I comandanti dei pescherecci operanti al di fuori della zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente la dichiarazione delle catture di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1236/2010 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. La dichiarazione indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall’ultima comunicazione. 6.   Oltre alle disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l’autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3. 7.   Le dichiarazioni di cui al paragrafo 6 sono effettuate conformemente alle norme pertinenti. (*2)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1." (*3)   GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20." (*4)   GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6." (*5)   GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17.»;" 13) all’articolo 30 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Il paragrafo 1 non si applica alla regione 9.»; 14) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 31 bis Pesca con sistemi elettrici nelle divisioni CIEM IVc e IVb 1.   In deroga all’articolo 31, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle divisioni CIEM IVc e IVb a sud di una lossodromia che collega le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: — un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55° latitudine nord, — verso est sino a 55° latitudine nord e 5° longitudine est, — verso nord fino a 56° latitudine nord, — e infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine nord. 2.   La pesca con impiego di corrente elettrica è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni: a) il ricorso alla corrente elettrica è limitato a un massimo del 5 % della flotta di sfogliare di ciascuno Stato membro; b) la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non è superiore alla lunghezza in metri dell’asta moltiplicata per 1,25; c) la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15 V; d) il peschereccio è dotato di un sistema di gestione computerizzato che registri la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Tale sistema di gestione computerizzato non può essere modificato da persone non autorizzate; e) è vietato utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo.»; 15) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 32 bis Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture 1.   Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore acqua/pesce a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC quale definita all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 millimetri. Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 millimetri. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore non supera i 15 millimetri. 2.   Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della Convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata. 3.   I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, nonché ogni modifica apportata a tali piani, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l’esattezza dei piani forniti. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo del peschereccio.»; 16) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 34 bis Misure tecniche di conservazione nel Mare d’Irlanda 1.   Dal 14 febbraio al 30 aprile è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o analoghe reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata: — dalla costa orientale dell’Irlanda e dalla costa orientale dell’Irlanda del Nord e — dalle linee rette che collegano in sequenza le seguenti coordinate: — un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell’Irlanda del Nord a 54° 30′ N, — 54° 30′ N, 04° 50′ O, — 53° 15′ N, 04° 50′ O, — un punto situato sulla costa orientale dell’Irlanda a 53° 15′ N. 2.   In deroga al paragrafo 1, nella zona e nel periodo di cui a tale paragrafo: a) è consentito utilizzare reti a strascico a divergenti purché a bordo non siano presenti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che: — le maglie delle reti abbiano dimensioni comprese fra 70 e 79 millimetri o fra 80 e 99 millimetri; — abbiano dimensioni comprese in una sola delle forcelle di dimensioni delle maglie autorizzate; — nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 millimetri; e — le reti vengano utilizzate unicamente all’interno di una zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: — 53° 30′ N, 05° 30′ O — 53° 30′ N, 05° 20′ O — 54° 20′ N, 04° 50′ O — 54° 30′ N, 05° 10′ O — 54° 30′ N, 05° 20′ O — 54° 00′ N, 05° 50′ O — 54° 00′ N, 06° 10′ O — 53° 45′ N, 06° 10′ O — 53° 45′ N, 05° 30′ O — 53° 30′ N, 05° 30′ O; b) l’uso di reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di selezione è consentito a condizione che non sia detenuto a bordo nessun altro tipo di attrezzo da pesca e che le reti in questione: — soddisfino le condizioni di cui alla lettera a), — qualora venga utilizzato un pannello separatore, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d’Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002 (*6), e — qualora vengano utilizzate griglie di selezione, queste siano conformi ai punti da 2 a 5 dell’allegato XIV bis del presente regolamento; c) l’uso di reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di selezione è inoltre consentito all’interno di una zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: — 53° 45′ N, 06° 00′ O — 53° 45′ N, 05° 30′ O — 53° 30′ N, 05° 30′ O — 53° 30′ N, 06° 00′ O — 53° 45′ N, 06° 00′ O. Articolo 34 ter Uso di reti da imbrocco nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O 1.   Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di utilizzare reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k, e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X. 2.   In deroga al paragrafo 1 è consentito l’uso dei seguenti attrezzi: a) reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 millimetri e inferiore a 150 millimetri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nella sottozona CIEM XII a est di 27° O, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 millimetri e inferiore a 130 millimetri nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d e nella sottozona CIEM X e reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 80 millimetri e inferiore a 110 millimetri nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX, purché: — vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, — non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5, — siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti, — abbiano una lunghezza massima di cinque miglia nautiche ciascuna e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 25 chilometri per peschereccio, — il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; b) reti da posta impiglianti con maglie di dimensione pari o superiore a 250 millimetri, purché: — vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, — non siano immerse con più di quindici maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33, — non siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti, — abbiano una lunghezza massima di 10 chilometri ciascuna e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 100 chilometri per peschereccio, — il tempo di immersione massimo sia di 72 ore; c) reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 millimetri e inferiore a 130 millimetri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nella sottozona CIEM XII a est di 27° O, purché: — vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri e inferiore a 600 metri, — non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5, — siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti, — abbiano una lunghezza massima di quattro miglia nautiche ciascuna e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 20 chilometri per peschereccio; — il tempo di immersione massimo sia di 24 ore, — almeno l’85 %, in peso, delle catture detenute a bordo sia nasello, — il numero dei pescherecci che partecipano alle operazioni di pesca non superi il livello registrato nel 2008, — prima della partenza dal porto, il comandante del peschereccio partecipante a queste operazioni di pesca registri nel giornale di bordo la quantità di attrezzi trasportati a bordo del peschereccio e la loro lunghezza totale. Almeno il 15 % delle partenze è sottoposto ad ispezione, — in base al giornale di bordo dell’Unione per la bordata in questione al momento dello sbarco, il comandante del peschereccio abbia a bordo il 90 % degli attrezzi verificati, e — i quantitativi di tutte le specie catturate superiori a 50 kg, compresi tutti i quantitativi rigettati superiori a 50 kg, siano registrati nel giornale di bordo dell’Unione; d) tramagli nella sottozona CIEM IX con maglie di dimensione pari o superiore a 220 millimetri, purché: — vengano utilizzati in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, — non siano immersi con più di 30 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,44, — non siano armati di galleggianti o di dispositivi equivalenti, — abbiano una lunghezza massima di 5 chilometri ciascuno e la lunghezza totale di tutti i tramagli calati contemporaneamente non sia superiore a 20 chilometri per peschereccio, — il tempo di immersione massimo sia di 72 ore. 3.   Questa deroga non si applica tuttavia nella zona di regolamentazione NEAFC. 4.   Tutti i pescherecci che utilizzano reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli nei punti in cui la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X ottengono un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 5.   Solo uno dei tipi di attrezzi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o d), può trovarsi a bordo del peschereccio in un dato momento. I pescherecci possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale che è superiore del 20 % alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono essere utilizzati in un dato momento. 6.   Il comandante di un peschereccio titolare di un’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4 registra nel giornale di bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo del peschereccio prima che quest’ultimo esca dal porto e quando vi fa ritorno e dà conto delle eventuali discrepanze. 7.   Le autorità competenti hanno il diritto di rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27° O, VIII, IX e X nelle seguenti situazioni: a) l’attrezzo non è correttamente marcato; b) i segni sulle boe o i dati VMS indicano che il proprietario non è stato localizzato ad una distanza inferiore a 100 miglia nautiche dall’attrezzo per più di 120 ore; c) l’attrezzo è utilizzato in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a quella consentita; d) l’attrezzo presenta maglie di dimensioni non ammesse. 8.   Il comandante di un peschereccio titolare di un’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4 registra nel giornale di bordo, durante ogni bordata di pesca, le seguenti informazioni: — la dimensione di maglia delle reti utilizzate, — la lunghezza nominale di una rete, — il numero di reti in un insieme, — il numero totale di insiemi di reti utilizzato, — la posizione di ciascun insieme di reti calato, — la profondità di ciascun insieme di reti calato, — il tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato, — la quantità di attrezzi perduti, la loro ultima posizione conosciuta e la data della perdita. 9.   I pescherecci che pescano in virtù di un’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4 sono autorizzati a entrare esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002. 10.   I quantitativi di squali detenuti a bordo dei pescherecci che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), non possono superare il 5 % in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo. 11.   Previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può adottare atti di esecuzione per escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro nelle sottozone CIEM VIII, IX e X dall’applicazione dei paragrafi da 1 a 9, nel caso in cui le informazioni fornite dagli Stati membri dimostrino che tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti. Articolo 34 ter Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel Golfo di Guascogna 1.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (*7), è consentito l’esercizio della pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99 millimetri nella zona definita all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 494/2002, purché l’attrezzo sia dotato di un pannello a maglie quadrate conforme alla descrizione di cui all’allegato XIV ter. 2.   Per la pesca nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb è consentito l’impiego di una griglia di selezione e relativi fissaggi all’imboccatura del sacco e/o di un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensione pari o superiore a 60 millimetri nella parte inferiore dell’avansacco all’imboccatura del sacco. Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 6 e dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento e dell’, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 494/2002 non si applicano alla parte della rete da traino in cui sono inseriti questi dispositivi di selezione. Articolo 34 quinquies Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione NEAFC 1.   Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84: Parte della dorsale di Reykyanes: — 55° 04.5327′ N, 36° 49.0135′ O — 55° 05.4804′ N, 35° 58.9784′ O — 54° 58.9914′ N, 34° 41.3634′ O — 54° 41.1841′ N, 34° 00.0514′ O — 54° 00′ N, 34° 00′ O — 53° 54.6406′ N, 34° 49.9842′ O — 53° 58.9668′ N, 36° 39.1260′ O — 55° 04.5327′ N, 36° 49.0135′ O Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica: — 59° 45′ N, 33° 30′ O — 57° 30′ N, 27° 30′ O — 56° 45′ N, 28° 30′ O — 59° 15′ N, 34° 30′ O — 59° 45′ N, 33° 30′ O Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale sub-polare): — 53° 30′ N, 38° 00′ O — 53° 30′ N, 36° 49′ O — 55° 04.5327′ N, 36° 49′ O — 54° 58.9914′ N, 34° 41.3634′ O — 54° 41.1841′ N, 34° 00′ O — 53° 30′ N, 30° 00′ O — 51° 30′ N, 28° 00′ O — 49° 00′ N, 26° 30′ O — 49° 00′ N, 30° 30′ O — 51° 30′ N, 32° 00′ O — 51° 30′ N, 38° 00′ O — 53° 30′ N, 38° 00′ O Zona meridionale della dorsale medio-atlantica: — 44° 30′ N, 30° 30′ O — 44° 30′ N, 27° 00′ O — 43° 15′ N, 27° 15′ O — 43° 15′ N, 31° 00′ O — 44° 30′ N, 30° 30′ O Montagne marine di Altair: — 45° 00′ N, 34° 35′ O — 45° 00′ N, 33° 45′ O — 44° 25′ N, 33° 45′ O — 44° 25′ N, 34° 35′ O — 45° 00′ N, 34° 35′ O Montagne marine di Antialtair: — 43° 45′ N, 22° 50′ O — 43° 45′ N, 22° 05′ O — 43° 25′ N, 22° 05′ O — 43° 25′ N, 22° 50′ O — 43° 45′ N, 22° 50′ O Hatton Bank: — 59° 26′ N, 14° 30′ O — 59° 12′ N, 15° 08′ O — 59° 01′ N, 17° 00′ O — 58° 50′ N, 17° 38′ O — 58° 30′ N, 17° 52′ O — 58° 30′ N, 18° 22′ O — 58° 03′ N, 18° 22′ O — 58° 03′ N, 17° 30′ O — 57° 55′ N, 17° 30′ O — 57° 45′ N, 19° 15′ O — 58° 11.15′ N, 18° 57.51′ O — 58° 11.57′ N, 19° 11.97′ O — 58° 27.75′ N, 19° 11.65′ O — 58° 39.09′ N, 19° 14.28′ O — 58° 38.11′ N, 19° 01.29′ O — 58° 53.14′ N, 18° 43.54′ O — 59° 00.29′ N, 18° 01.31′ O — 59°08.01′ N, 17° 49.31′ O — 59°08.75′ N, 18° 01.47′ O — 59°15.16′ N, 18° 01.56′ O — 59°24.17′ N, 17° 31.22′ O — 59°21.77′ N, 17° 15.36′ O — 59°26.91′ N, 17° 01.66′ O — 59°42.69′ N, 16° 45.96′ O — 59°20.97′ N, 15° 44.75′ O — 59°21′ N, 15° 40′ O — 59°26′ N, 14° 30′ O North West Rockall: — 57° 00′ N, 14° 53′ O — 57° 37′ N, 14° 42′ O — 57° 55′ N, 14° 24′ O — 58° 15′ N, 13° 50′ O — 57° 57′ N, 13° 09′ O — 57° 50′ N, 13° 14′ O — 57° 57′ N, 13° 45′ O — 57° 49′ N, 14° 06′ O — 57° 29′ N, 14° 19′ O — 57° 22′ N, 14° 19′ O — 57° 00′ N, 14° 34′ O — 56° 56′ N, 14° 36′ O — 56° 56′ N, 14° 51′ O — 57° 00′ N, 14° 53′ O South-West Rockall (Empress of Britain Bank): — 56° 24′ N, 15° 37′ O — 56° 21′ N, 14° 58′ O — 56° 04′ N, 15° 10′ O — 55° 51′ N, 15° 37′ O — 56° 10′ N, 15° 52′ O — 56° 24′ N, 15° 37′ O Logachev Mound: — 55° 17′ N, 16° 10′ O — 55° 34′ N, 15° 07′ O — 55° 50′ N, 15° 15′ O — 55° 33′ N, 16° 16′ O — 55° 17′ N, 16° 10′ O West Rockall Mound: — 57° 20′ N, 16° 30′ O — 57° 05′ N, 15° 58′ O — 56° 21′ N, 17° 17′ O — 56° 40′ N, 17° 50′ O — 57° 20′ N, 16° 30′ O 2.   Qualora, nel corso di operazioni di pesca nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all’interno della zona di regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l’attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata fatta la cattura. Articolo 34 sexies Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle divisioni CIEM VIIc, j, k 1.   Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84: Belgica Mound Province: — 51° 29.4′ N, 11° 51.6′ O — 51° 32.4′ N, 11° 41.4′ O — 51° 15.6′ N, 11° 33.0′ O — 51° 13.8′ N, 11° 44.4′ O — 51° 29.4′ N, 11° 51.6′ O Hovland Mound Province: — 52° 16.2′ N, 13° 12.6′ O — 52° 24.0′ N, 12° 58.2′ O — 52° 16.8′ N, 12° 54.0′ O — 52° 16.8′ N, 12° 29.4′ O — 52° 04.2′ N, 12° 29.4′ O — 52° 04.2′ N, 12° 52.8′ O — 52° 09.0′ N, 12° 56.4′ O — 52° 09.0′ N, 13° 10.8′ O — 52° 16.2′ N, 13° 12.6′ O Porcupine Bank nord-occidentale Zona I: — 53° 30.6′ N, 14° 32.4′ O — 53° 35.4′ N, 14° 27.6′ O — 53° 40.8′ N, 14° 15.6′ O — 53° 34.2′ N, 14° 11.4′ O — 53° 31.8′ N, 14° 14.4′ O — 53° 24.0′ N, 14° 28.8′ O — 53° 30.6′ N, 14° 32.4′ O Porcupine Bank nord-occidentale Zona II: — 53° 43.2′ N, 14° 10.8′ O — 53° 51.6′ N, 13° 53.4′ O — 53° 45.6′ N, 13° 49.8′ O — 53° 36.6′ N, 14° 07.2′ O — 53° 43.2′ N, 14° 10.8′ O Porcupine Bank sud-occidentale: — 51° 54.6′ N, 15° 07.2′ O — 51° 54.6′ N, 14° 55.2′ O — 51° 42.0′ N, 14° 55.2′ O — 51° 42.0′ N, 15° 10.2′ O — 51° 49.2′ N, 15° 06.0′ O — 51° 54.6′ N, 15° 07.2′ O 2.   Tutti i pescherecci pelagici che pescano nelle zone per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono iscritti in un elenco di pescherecci autorizzati ed ottengono un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. I pescherecci iscritti nell’elenco dei pescherecci autorizzati recano a bordo esclusivamente attrezzi pelagici. 3.   I pescherecci pelagici che intendono pescare in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunicano, con quattro ore di anticipo, l’intenzione di entrare in tale zona al centro di controllo della pesca (CCP) irlandese, quale definito all’articolo 4, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo. 4.   I pescherecci pelagici operanti in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 sono muniti, quando si trovano in tale zona, di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) protetto, operativo, pienamente funzionante e pienamente conforme alla normativa pertinente. 5.   I pescherecci pelagici operanti in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 inviano rapporti VMS ogni ora. 6.   I pescherecci pelagici che hanno concluso le attività di pesca in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 comunicano la loro uscita dalla zona al centro di controllo della pesca irlandese. Essi comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo. 7.   La pesca di specie pelagiche in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 è limitata all’utilizzo, o alla detenzione a bordo, di reti con maglie di dimensione compresa tra 16 e 31 millimetri oppure tra 32 e 54 millimetri. Articolo 34 septies Misure per la protezione di un habitat vulnerabile di acque profonde nella divisione CIEM VIIIc 1.   Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84: El Cachucho — 44° 12′ N, 05° 16′ O — 44° 12′ N, 04° 26′ O — 43° 53′ N, 04° 26′ O — 43° 53′ N, 05° 16′ O — 44° 12′ N, 05° 16′ O 2.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, i pescherecci che hanno svolto nel 2006, 2007 e 2008 attività di pesca della musdea con palangari di fondo possono ottenere dalle autorità responsabili della pesca un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 che consente loro di continuare tale attività di pesca nella zona a sud di 44° 00.00′ N. Tutti i pescherecci che hanno ottenuto tale autorizzazione di pesca sono muniti, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, operativo, pienamente funzionante e conforme alla normativa pertinente quando pescano nella zona di cui al paragrafo 1. (*6)   GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1." (*7)   GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8.»;" 17) l’articolo 38 è soppresso; 18) l’articolo 47 è soppresso; 19) gli allegati I, IV, XII e XIV del regolamento (CE) n. 850/98 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento; 20) gli allegati XII bis, XIV bis, XIV ter, XIV quater e XIV quinquies sono inseriti conformemente all’allegato del presente regolamento.
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