Art. 2

In vigore dal 11 mar 2013
Gli operatori del settore alimentare garantiscono che gli stabilimenti che producono germogli siano riconosciuti dall’autorità competente a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004. L’autorità competente concede il riconoscimento solo agli stabilimenti che rispettano i requisiti dell’allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 e dell’allegato del presente regolamento.
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