Art. 1
Oggetto
In vigore dal 11 mar 2013
Oggetto
Il presente regolamento disciplina la rintracciabilità delle partite di:
i)
germogli;
ii)
semi destinati alla produzione di germogli.
Il presente regolamento non si applica ai germogli che siano stati sottoposti ad un trattamento, conforme alla normativa dell’Unione europea, atto ad eliminarne il rischio microbiologico.
Storico versioni
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