Art. 1

Operazioni non ammissibili

In vigore dal 8 mar 2013
Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato: 1) All’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri che decidono di ridurre, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, l’importo disponibile per i programmi di sostegno al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (*1) notificano detti importi anteriormente al 1o agosto 2013. Se la riduzione non è già stata prevista nel progetto di programma di sostegno presentato entro il 1o marzo 2013, i dati riportati sui moduli di cui agli allegati I, II, III, VII e VIII vengono adattati di conseguenza. (*1)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.» " 2) L’articolo 4 è così modificato: a) al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per ciascun periodo di programmazione, il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo; tuttavia, se necessario, esso può essere oggetto di un unico rinnovo, per un periodo non superiore a due anni;»; b) il terzo comma è soppresso. 3) All’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri selezionano quelle economicamente più vantaggiose. La preferenza va data: a) alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*2); b) ai nuovi beneficiari che non hanno ricevuto sostegno in passato; nonché c) ai beneficiari che si orientano verso un nuovo paese terzo per il quale non hanno ricevuto sostegno in passato nell’ambito del presente regime. Gli Stati membri compilano un elenco degli operatori selezionati, nei limiti dei fondi disponibili, e lo comunicano alla Commissione utilizzando il modulo di cui all’allegato VIII, affinché gli altri Stati membri ne siano informati e per rendere la misura più coerente. (*2)   GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.» " 4) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Operazioni non ammissibili 1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 103 octodecies, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per "rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale" si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più specifiche, in particolare riguardo all’età dei vigneti sostituiti. 2.   Le seguenti operazioni non sono ammissibili: a) normale gestione del vigneto; b) protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine; c) costruzione di frangivento e muri di protezione; d) strade carrozzabili ed elevatori.» 5) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Livelli di sostegno 1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del presente capo, gli Stati membri adottano norme che definiscono le operazioni di ristrutturazione e di riconversione ammissibili e i rispettivi costi ammissibili. Tali norme mirano a garantire il conseguimento dell’obiettivo del regime. Le norme possono disporre in particolare il pagamento di importi forfettari o livelli massimi di sostegno per ettaro. Esse possono inoltre disporre l’adeguamento del sostegno in base a criteri oggettivi. 2.   Al fine di evitare una sovracompensazione, quando gli Stati membri ricorrono a importi forfettari, questi sono determinati in base a un calcolo esatto dei costi effettivi di ciascun tipo di operazione. Se giustificato, gli importi forfettari possono essere adattati annualmente. 3.   Il sostegno è erogato per la superficie vitata, definita in conformità all’articolo 75, paragrafo 1.» 6) L’articolo 10 è soppresso. 7) Gli articoli da 26 a 34 sono soppressi. 8) All’articolo 35, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri che decidono di trasferire, per il 2014 e a decorrere dal 2015, l’intero importo della rispettiva dotazione nazionale per i programmi di sostegno al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 non sono tenuti a presentare i moduli riportati negli allegati da V a VIII quater del presente regolamento.» 9) All’articolo 43, paragrafo 2, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Se si tratta di un vino confezionato in recipienti etichettati di capacità non superiore a 60 litri e provvisti di un dispositivo di chiusura a perdere, il quale sia originario di un paese menzionato nell’allegato XII, parte A, che abbia offerto particolari garanzie accettate dalla Comunità, la parte relativa al bollettino di analisi del modulo V I 1 deve essere compilata soltanto per quanto riguarda:». 10) L’articolo 45 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Si considerano attestati o bollettini di analisi, rilasciati dagli organismi e dai laboratori figuranti nell’elenco di cui all’articolo 48, i documenti V I 1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi elencati nell’allegato XII, parte B, che hanno offerto particolari garanzie accettate dalla Comunità, a condizione che tali produttori siano stati riconosciuti individualmente dalle autorità competenti dei medesimi paesi terzi e siano soggetti al controllo di tali autorità.»; b) al paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nella casella 1, oltre al loro nome e indirizzo, il proprio numero di registrazione nei paesi terzi elencati nell’allegato XII, parte B;». 11) Gli articoli da 67 a 73 sono soppressi. 12) All’articolo 77, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Per quanto riguarda le misure previste dall’articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, si applicano mutatis mutandis l’articolo 24, paragrafi 1, 2, 3 e 6, e l’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione (*3). (*3)   GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.» " 13) L’articolo 81 è così modificato: a) i paragrafi 3 e 5 sono soppressi; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La verifica dell’avvenuta estirpazione, anche in quanto operazione di ristrutturazione e di riconversione del vigneto, è effettuata con un controllo in loco. Se è estirpato l’intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 m2, la verifica può essere eseguita mediante telerilevamento.» 14) Gli allegati II, III, IV, XII e XIII sono modificati secondo l’allegato del presente regolamento. 15) Gli allegati XIV e XV sono soppressi.
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