Art. 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

In vigore dal 8 mar 2013
Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari 1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, ove necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti ametoctradin come sostanza attiva entro il 31 gennaio 2014. Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano soddisfatte le condizioni fissate nell’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente ametoctradin come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive, iscritte entro il 31 luglio 2013 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri nel rispetto dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme ai requisiti dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente ametoctradin come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione al più tardi entro il 31 gennaio 2015; o b) nel caso di un prodotto contenente ametoctradin in combinazione con altre sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2015 o entro il termine fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dagli atti che hanno approvato o iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE se questo termine è posteriore.
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