Art. 1
In vigore dal 7 mar 2013
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» della RPC, istituito dall’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e loro parti spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari delle Filippine, attualmente classificabili ai codici NC ex 7318 12 10 , ex 7318 14 10 , ex 7318 15 30 , ex 7318 15 51 , ex 7318 15 61 ed ex 7318 15 70 (codici TARIC 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 11, 7318 14 10 91, 7318 15 30 11, 7318 15 30 61, 7318 15 30 81, 7318 15 51 11, 7318 15 51 61, 7318 15 51 81, 7318 15 61 11, 7318 15 61 61, 7318 15 61 81, 7318 15 70 11, 7318 15 70 61 e 7318 15 70 81), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito.
Società
Codice addizionale TARIC
Multi-Tek Fasteners Inc, Clark Freeport Zone, Pampanga, Filippine
B355
Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filippine
B356
2. L’applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 del presente articolo oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’, paragrafo 2, è soggetta alla condizione relativa alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo viene riscosso sulle importazioni spedite dalle Filippine, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie delle Filippine o no, registrate in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 502/2012, dell’articolo 13, paragrafo 3 e dell’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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