Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 798/2008
In vigore dal 5 mar 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 798/2008
Nel modello dei certificati veterinari «POU» e «RAT» di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, il punto II.3 è sostituito dal seguente:
«II.3. Attestato di benessere animale
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio (*1).
(*1)
GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.»
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Storico versioni
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