Art. 3

Disposizioni transitorie per le procedure concernenti le sostanze attive

In vigore dal 1 mar 2013
Disposizioni transitorie per le procedure concernenti le sostanze attive Con riferimento alle sostanze attive, il regolamento (UE) n. 545/2011 rimane applicabile per quanto riguarda: a) le procedure relative all'approvazione di una sostanza attiva o a una modifica dell'approvazione di tale sostanza, a norma dell'articolo 13 del regolamento n. 1107/2009, per le quali i fascicoli di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento sono presentati entro il 31 dicembre 2013; b) le procedure relative al rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per le quali i fascicoli supplementari di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4) sono stati presentati entro il 31 dicembre 2013.
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Disposizioni transitorie per le procedure concernenti le sostanze attive (Art. 3 Regolamento (UE) 2013/284) — Testo vigente | Portale Normativo