Art. 3
Periodo di tolleranza
In vigore dal 27 feb 2013
Periodo di tolleranza
Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque ha termine trascorsi dodici mesi dalla revoca della relativa autorizzazione.
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