Art. 5
In vigore dal 22 feb 2013
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti, a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008;
b)
entro la fine di ogni mese per il mese precedente, le informazioni relative alle scorte richieste a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 826/2008.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:165:oj#art-5