Art. 5

In vigore dal 22 feb 2013
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti, a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008; b) entro la fine di ogni mese per il mese precedente, le informazioni relative alle scorte richieste a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 826/2008. 2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.
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