Art. 2
In vigore dal 21 feb 2013
L’additivo di cui all’allegato e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 14 marzo 2014 in conformità della normativa applicabile prima del 14 marzo 2013, possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.
I mangimi composti contenenti l’additivo di cui all’allegato, prodotti ed etichettati prima del 14 marzo 2015 in conformità della normativa applicabile prima del 14 marzo 2013, possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.
Storico versioni
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