Art. 4

Misure transitorie

In vigore dal 21 feb 2013
Misure transitorie Il preparato di cui all’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 14 settembre 2013 in conformità della normativa applicabile prima del 14 marzo 2013 possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.
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